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Associazione “Cristina Bassi”

STATUTO

capitolo I – Sede, finalità, patrimonio

articolo 1

E’ costituita con sede in Genova l’associazione “Cristina Bassi” con lo scopo di promuovere approfondimenti e scambi delle esperienze più nuove e promettenti nel campo delle leucemie acute dell’adulto.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

articolo 2

L’Associazione si propone di aiutare giovani laureati delle facoltà scientifiche, interessati all’argomento, a completare la loro preparazione specifica e a tal fine può:

  1. bandire periodicamente un concorso a borse di studio inerenti il perfezionamento, presso strutture adeguate, degli studi già intrapresi sull’argomento.
  2. individuare nuovi campi di ricerca ed applicazioni promuovendo raccolte bibliografiche e pubblicazioni specifiche.
  3. organizzare incontri, dibattiti, convegni, seminari, etc. che permettano progressi nello studio della leucemia acuta dell’adulto.
  4. contribuire al finanziamento di ricerca nuove particolarmente promettenti.
  5. organizzare una raccolta dei dati relativi ai risultati e nuovi indirizzi dei centri maggiormente attivi sull’argomento, disponibile alla consultazione di tutti gli interessati ( malati, medici, studenti, etc.)

L’elencazione di cui sopra è esemplificativa e non costituisce limite all’azione per il raggiungimento dello scopo sociale.

articolo 3

L’associazione può associarsi ad altre consimili organizzazioni.

Articolo 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

A) dai contributi dei soci e da elargizioni di soci, di Enti pubblici e privati.

B) da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

C) da beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall’associazione stessa o derivanti a qualunque altro titolo.

Articolo 5

L’associazione provvede al raggiungimento delle sue finalità con le entrate provenienti dall’attività sociale, da rendite patrimoniali, contributi degli associati, proventi da manifestazioni, gestioni accessorie, oblazione della gestione di Enti e privati, dello Stato, della Regione, Amministrazioni Comunali e Provinciali e di altri Enti Pubblici.

capitolo II – Soci

Articolo 6

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, risultino in possesso degli opportuni requisiti morali e culturali e che si impegnino ad accettare gli orientamenti dell’Associazione ed a partecipare alla sua vita il suo sviluppo.

Decadono da soci coloro che riportino condanne penali e perdano la capacità civile per reati comuni o compiano atti che ledono l’onorabilità e siano incompatibili con l’indirizzo gli scopi dell’Associazione.

La decadenza da socio è pronunziata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il mancato adempimento degli obblighi fissati dal regolamento interno comporta la decadenza da socio.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Articolo 7

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea sociale
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Consiglio dei Revisori

Articolo 8

L’Assemblea dei soci sarà convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario.

Le Assemblee saranno valide in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salve le maggioranze ed i quorum qualificati previsti dall’articolo 21 C.C.

Avranno diritto al voto i soci in regola con i contributi dell’anno in corso.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere spedito ai soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenere il relativo ordine del giorno.

Ogni socio può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega per un solo socio.

La Presidenza dell’Assemblea è assunta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal socio eletto dagli intervenuti.

Per quanto non previsto si applicheranno le norme del Codice Civile.

Articolo 9

L’Assemblea ordinaria approva i bilanci preventivi e consuntivi, elegge il Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame salvo quelle riservate all’Assemblea straordinaria.

L’assemblea straordinaria delibera, con il quorum previsti dall’articolo 21 C.C. (II e III Comma), le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 3 a un massimo di 9 membri compreso il Presidente.

Essi vengono eletti dall’Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso vengano a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscano, peraltro, la maggioranza del Consiglio Direttivo, questo provvede a sostituirli cooptando un uguale numero di soci.

Decadono da componenti del Consiglio Direttivo coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti a tre sedute consecutive.

Articolo 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Le riunioni del Consiglio saranno valide in prima convocazione se presente la meta più uno dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 12

I verbali delle deliberazioni sono scritti da un Segretario nominato dai presenti e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

Al Consiglio sono conferiti più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi quelli per provvedere all’acquisto e alla trasformazione di stabili, alla loro eventuale alienazione, all’accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi genere e a tutte le operazioni dirette al raggiungimento del fine statutario.

In particolare gli compete:

A) eleggere nel suo seno il Presidente il Vice Presidente dell’Associazione.

B) promuovere le iniziative di cui all’articolo 2 del presente Statuto.

C) approvare regolamenti riguardanti l’organizzazione dell’Associazione.

D) adempiere a tutte le modalità per il conseguimento delle finalità dell’Associazione a tutte le attribuzioni conferite alle associazioni da leggi, norme e regolamenti ed istituzioni in partite.

E) nominare comitati e commissioni per lo studio dei problemi tecnici e didattici.

G) fissare la quota associativa.

H) deliberare sui compensi e rimborsi spese ad eventuali dipendenti ed indicare i criteri da adottare per l’assunzione e licenziamento degli stessi.

I) deliberare su rimborsi spese nei confronti dei componenti il Consiglio Direttivo che si rendono operativi.

deliberare rimborsi spese ed eventuali compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14

Il Consiglio promuove la riforma dello Statuto dei regolamenti qualora si renda necessario.

Il Consiglio può nominare procuratori per singoli e determinati atti anche persone estranee nel Consiglio stesso, determinando gli eventuali compensi.

Il Consiglio stesso può altresì deliberare di federare l’Associazione con altre associazioni che perseguono analoghi fini.

Articolo 15

Il Presidente dura in carica tre anni, presiede le Assemblee sociali e del Consiglio Direttivo: al Presidente spetta la rappresentanza legale ed il potere di firma.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 16

I compiti del presidente sono:

A) esercitare la rappresentanza legale dell’Associazione, rispondere in giudizio delle cause attive e passive dell’Associazione stessa, stipulare su delibera del Consiglio Direttivo gli atti di trasferimento dei beni patrimoniali e attività varie di pertinenza dell’Associazione a persone e società ed acquistare beni immobili. Adempiere a tutti gli atti necessari ed opportuni per il buon funzionamento dell’Associazione conferire mandati “ad negotia” e procure “ad lites”; accettare eredità e donazioni.

B) sottoscrivere gli atti ed i documenti che impegnano l’Associazione in conformità e deliberati dal Consiglio Direttivo.

C) convocare il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

D) Prendere in caso di urgenza e provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica da parte dell’organo competente alla prima seduta da convocarsi entro e non oltre 30 giorni.

E) assumere e licenziare l’eventuale personale dell’Associazione.

F) presentare al Consiglio Direttivo la situazione annuale dell’attività svolta dall’Associazione, il bilancio consuntivo ed il programma preventivo.

G) conferire in ottemperanza all’articolo 14 del presente Statuto, le deleghe di rappresentanza dell’Associazione.

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio controlla la regolarità dei libri e delle scritture contabili con facoltà di prendere visione, anche singolarmente della documentazione relativa, procedere alla periodica revisione dei conti, predispone la relazione di bilancio.

Articolo 18

In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Associazione il fondo che rimane disponibile, dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell’Associazione, deve essere devoluto secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.

Articolo 19

Per le materie non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Articolo 20

L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.